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ipoteca immobiliare equitalia, la sospensione è possibile

Pubblicato da Dino De Filippo sopra 12 Marzo 2015
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il giudice tributario può decidere la sospensione dell’ipoteca iscritta sulla prima casa del contribuente moroso. ad affermarlo è stata l’ordinanza 73/3/2015 della ctp reggio emilia, che ha accolto il ricorso presentato dallo stesso contro equitalia. il dl 69/2913 aveva già limitato la possibilità per l’agenzia di riscossione di eseguire i pignoramenti a pochi casi concreti

il caso in oggetto
equitalia aveva notificato al contribuente l’iscrizione di ipoteca immobiliare di proprietà per non aver provveduto al pagamento dei debiti tributari. l’atto precisava che si sarebbe provveduto inoltre alla vendita all’asta dei beni in mancanza del versamento integrale. il contribuente ha quindi presentato ricorso al ctp di reggio emilia chiedendo al giudice la sospensione degli effetti esecutivi, secondo quanto stabilito dell’articolo 47 del dlgs 546/1992 che stabilisce la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato se, dall’atto stesso, derivano per il contribuente danni gravi e irreparabili

in particolare per ottenere la sospensione è necessario che il contribuente dimostra due condizioni:

– che il proprio diritto appaia fondato già da una prima analisi sommaria (il cosiddetto “fumus boni iuris”),

– nel caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione egli subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora)

sospensione ipoteca equitalia
nel caso in oggetto, il giudice ha rilevato che l’articolo 77 del dpr 602/1773 consente all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca solo per assicurare la tutela del credito da riscuotere, purché l’importo complessivo per cui procede non sia inferiore complessivamente a 20mila euro

per l’articolo 76 dello stesso decreto non può però dar corso all’espropriazione se l’unico immobile del debitore è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. da ciò la conseguenza che nemmeno in caso di mancato pagamento si sarebbe potuto dar luogo all’espropriazione dell’immobile

trattandosi proprio dell’unico immobile di proprietà del richiedente, l’attuazione dell’agenzia di riscossione avrebbe potuto cagionare un danno grave e irreparabile. pertando gli effetti dell’atto dovevano essere necessariamente sospesi

pignoramento prima casa equitalia
il decreto del fare oltre a vietare il pignoramento della prima casa (a meno che non si tratti di un’abitazione di lusso), stabilisce che in ogni caso non si possa procedere all’esproprazione forzata se il debito non ammonta almeno a 120mila euro. equitalia può però procedere all’iscrizione dell’ipoteca sebbene non possa eseguire la successiva esecuzione

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