ACQUISTARE UN CASA DA RISTRUTTURARE O RISTRUTTURATA ????????????
Dal 2014 ristrutturare un appartamento conviene quanto acquistarne uno nuovo ristrutturato. A conti fatti in 10 anni si recupera più della metà di quanto si è speso, l’importante è che tutto sia documentato con fatture e bonifici. Oltre alle spese per i lavori sono detraibili le prestazioni professionali e spese per la progettazione connesse all’intervento di ristrutturazione, come ad esempio la fattura dell’architetto o le perizie e i sopralluoghi necessari, gli oneri di urbanizzazione, l’iva, i bolli e i diritti pagati per concessioni autorizzazioni e denunce.
Questa possibilità è consentita grazie di una consolidata politica abitativa orientata ad elevare il livello di qualità delle nostre città ed il miglioramento delle condizioni di vita dell’uomo e dell’ambiente naturale.
Per l’acquisto, effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta all’acquirente, una deduzione (ripartita in otto quote annuali di pari importo) dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
Nel caso di ristrutturazione è possibile fruire di detrazioni per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardo quest’ultima categoria un attenzione particolare viene prestata alle spese su interventi finalizzati a ridurre i consumi energetici.
In caso di vendita dell’immobile ristrutturato, prima che sia trascorso tutto il periodo per fruire dell’agevolazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. Tuttavia il proprietario e l’acquirente possono concordare diversamente e specificare la loro decisione nell’atto. Pertanto le parti sono libere di decidere se le quote rimanenti della detrazione spetteranno al vecchio proprietario o passeranno al nuovo.
Per completezza di seguito viene fornito un elenco delle categorie di lavori favorite dalle agevolazioni (dal sito dell’Agenzia delle Entrate, aggiornamento a novembre 2014):
RISTRUTTURAZIONE
- Manutenzione ordinaria: tinteggiatura , cambio pavimenti e rivestimenti
- Manutenzione straordinaria: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna di muri; sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso; Realizzazione di recinzioni, muri di cinta o cancellate, sostituzione dei cancelletti d’ingresso con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni, colori); solai di copertura. Sostituzione o riparazione con innovazioni della caldaia esistente; Sostituzione dell’impianto elettrico o integrazione per la messa a norma; Sostituzione o riparazione dell’impianto idraulico con innovazioni rispetto al preesistente; Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; Eliminazione delle barriere architettoniche e interventi idonei a favorire la mobilità interna o esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 puoi detrarre il 50% della spesa per un massimo di 96.000 euro.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 potrai detrarre il 40% della spesa sostenuta per un massimo di 96.000 euro.
RISPARMIO ENERGETICO
Gli interventi di riqualificazione energetica sono divisi in quattro categorie ben definite che sono caratterizzate da limiti di spesa e adempimenti differenti.
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, coibentazioni, pavimenti…)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
- dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ti spetta il 65% di detrazione della spesa sostenuta (se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali il termine è il 30 giugno 2015)
- dal 1° gennaio 2015 ti spetta il 50% di detrazione della spesa sostenuta (dal 1° luglio 2015 per gli interventi su parti comuni condominiali).
1 Riqualificazione energetica:
Oltre alla detrazione sui lavori di riqualificazione energetica è previsto il pagamento dell’iva agevolata al 10% sui beni significativi quali ascensori montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i video citofoni, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, i sanitari e rubinetteria dei bagni e gli impianti di sicurezza.
Il limite massimo di spesa concessa in detrazione è di:
- 153.846 euro dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali il termine è il 30 giugno 2015)
- 200.000 euro dal 1° gennaio 2015 (dal 1° luglio 2015 per gli interventi su parti comuni condominiali).
2 Miglioramento termico
- 92.307 euro dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali il termine è il 30 giugno 2015)
- 120.000 euro dal 1° gennaio 2015 (dal 1° luglio 2015 per gli interventi su parti comuni condominiali).
3 Pannelli solari
- 92.307 euro dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali il termine è il 30 giugno 2015)
- 120.000 euro dal 1° gennaio 2015 (dal 1° luglio 2015 per gli interventi su parti comuni condominiali).
4 climatizzazione invernale
integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
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- 46.153 euro dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali il termine è il 30 giugno 2015)
- 60.000 euro dal 1° gennaio 2015 (dal 1° luglio 2015 per gli interventi su parti comuni condominiali).
ARREDAMENTO ED ELETTRODOMESTICI
Esiste la possibilità di detrarre, all’interno di un intervento di ristrutturazione edilizia, il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Il tetto massimo detraibile per i mobili non può superare comunque i 10.000 euro per unità immobiliare a prescindere dall’importo speso per la ristrutturazione. La spesa viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. essere sostenute nel periodo tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014.
Caserta, 17 novembre 2014
Rosanna Misso – ARCHITETTO