CHI È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRO E DI BOLLO DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE?
Quesito Chi è tenuto al pagamento delle spese di registro e di bollo di un contratto di locazione? Risposta La Legge n.431/98, stante l’assenza di un comma specifico, nulla prevede in merito al riparto delle spese di registro e di bollo di un contratto di locazione. Tuttavia l’art. 8 della legge n.392/1978, cd. “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, testualmente recita: «Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali», salvo ipotesi in cui sia lo stesso locatore ad accollarsi in toto la spesa. Le spese di bollo invece gravano solo sul conduttore dell’immobile. Gli importi sono da corrispondersi a seconda se si decida di pagare annualmente o per tutta la durata della locazione. In quest’ultimo caso, nell’ipotesi di disdetta anticipata, vi è il rimborso dei periodi non goduti. Qualora venga stipulato un contratto di locazione con la cd “Cedolare Secca” l’imposta di registro non è dovuta. Vi può essere tuttavia una riduzione dell’imposta di registro del 30% qualora vi sia un contratto di locazione a canone concordato e l’immobile sia situato in uno dei comuni detti ad alta tensione abitativa. Dal punto di vista fiscale invece locatore e conduttore sono responsabili solidalmente per cui, qualora il locatore sia inadempiente, il Fisco può rivalersi nei confronti del conduttore, con successiva azione di rivalsa in danno del locatore (cfr. art. 57 Dpr n.131/1986, come precisato dalla Circolare 27/E del 13/06/16 dell’Agenzia delle Entrate). (Parere del Dott. Giuseppe Iannone)