NON POSSONO PIU IPOTECARE LA CASA, SE…
ESPROPRIAZIONE: DALL’UE DIVIETO DI IPOTECA SULLA CASA ANCHE PER BANCHE E FINANZIARIE
C. Giust. UE, sent. n. C-34/13 del 10.09.14.
Il giudice può bloccare, in via provvisoria, la finanziaria che mette all’asta la casa familiare del consumatore se si accorge che nel contratto di credito al consumo, fatto firmare a quest’ultimo, sono presenti una o più clausole abusive (quelle clausole, cioè, che pongono oneri particolarmente vincolanti a carico del consumatore e a vantaggio dell’azienda, vietate dalle direttive dell’UE). La vendita forzata può essere immediatamente stoppata perché il diritto all’abitazione è intangibile in base alle norme europee.
È questa la sintesi di una interessantissima sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea [1] che autorizza i giudici nazionali a stoppare la vendita forzata degli immobili per debiti contratti con banche e finanziarie. Queste ultime, invero, la fanno “da padroni” quando si tratta di contratti e modelli prestampati, imponendo ai cittadini clausole che, invece, sono spesso vietate dalla normativa europea (cosiddette “clausole abusive”). Risultato: l’ipoteca è nulla e il pignoramento immobiliare deve essere arrestato.
I giudici comunitari chiariscono la portata della tutela dei consumatori in caso di diritto reale di garanzia (ipoteca) sulla casa d’abitazione. Il diritto all’abitazione è fondamentale e deve essere preso in considerazione dal giudice nazionale nell’attuazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare meccanismi di tutela tali da far cessare l’utilizzazione delle clausole qualificate come illegittime.
Prosegue la Corte di giustizia: gli Stati Ue devono cioè applicare meccanismi efficaci per scoraggiare le pratiche abusive. In caso di rilevata sussistenza di tali clausole abusive deve dunque ritenersi che il giudice nazionale competente abbia la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell’esecuzione forzata e della relativa vendita della casa nel corso di un procedimento di esecuzione stragiudiziale su un bene dato in garanzia.
Non solo. La Corte di Giustizia mostra grande interesse per la “prima casa” o, comunque, qualsiasi abitazione dei cittadini. Si legge infatti nella sentenza: bisogna prestare particolare attenzione qualora il bene gravato dall’ipoteca sia l’immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore.
[1] C. Giust. UE, sent. n. C-34/13 del 10.09.14.